In merito all'accesso ai dati, l’aftermarket indipendente mette a segno un’altra importante vittoria che, come evidenzia Adira, rappresenta “un passo in avanti verso una competizione ad armi pari con le reti dei costruttori”.
A darne notizia è Adira, l’associazione dei distributori indipendenti di ricambi autoveicoli, che rimarca il successo ottenuto dall’associazione tedesca dell’aftermarket indipendente (GVA) contro il costruttore Scania, in merito all’accesso ai dati, riconoscendo il diritto dell’operatore indipendente di avere dal costruttore sempre il VIN del veicolo e tutte le informazioni tecniche per l’intervento di manutenzione o riparazione.
Per l'interesse e la rilevanza che questa comunicazione riveste per tutta la filiera, si pubblica qui di seguito il testo completo della nota redatta da ADIRA.
Ricordiamo inoltre che solo qualche settimana fa ADIRA, insieme a un'ampia coalizione di associazioni di categoria, aveva sollevato la questione dell’urgente necessità di una revisione del regolamento sull'omologazione dei veicoli industriali. Clicca qui per leggere la notizia.
Il commento di ADIRA alla causa GVA vs SCANIA
“Oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso un'altra importante decisione a favore della concorrenza nel settore automobilistico (causa C-319/22 GVA vs SCANIA).Come oramai ben noto, in base al Regolamento (UE) 2018/858, i costruttori di veicoli hanno l’obbligo giuridico di fornire agli operatori indipendenti le informazioni tecniche necessarie alla riparazione e manutenzione dei veicoli in un formato che li renda interpretabili da un computer, ossia sotto forma di un set di dati leggibili a macchina ed elaborabili elettronicamente.
Per molto tempo si è discusso se ciò si applicasse a tutte le categorie di informazioni tecniche oppure solo ad alcune soltanto (ad es. quelle relative ai pezzi di ricambio), se i produttori di veicoli dovessero fornire i numeri di identificazione dei veicoli (VIN) e in quale formato dovessero essere fornite le informazioni.
La CGUE ha ora risposto a tutte queste domande, con la citata sentenza ancora una volta fondamentale per consolidare un regime di equa concorrenza tra operatori indipendenti e case auto.
In particolare ha stabilito che i produttori di veicoli devono fornire agli operatori indipendenti i VIN (Veichle Identification Number) e offrire tutte le informazioni tecniche associate appunto in un formato interpretabile da un computer.
Per quanto riguarda il VIN, l'obbligo di fornire i numeri di identificazione dei veicoli è di assoluto rilievo.
La Corte ha espressamente riconosciuto che solo una ricerca attraverso il VIN porta all'identificazione esatta dei dati di un determinato veicolo, sconfessando l'argomentazione secondo cui il rifiuto di divulgazione del VIN era supportato da una generica esigenza di protezione dei dati.
Ancora e in relazione a tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione, la Corte ha chiarito che i produttori di veicoli devono fornire tutte le informazioni tecniche associate a ogni VIN in un formato che consenta un'ulteriore elaborazione elettronica direttamente, cioè senza passaggi intermedi. Pertanto, per le case auto non sarà più possibile rispondere alle richieste degli operatori indipendenti inviando semplicemente le schermate in formato PDF dei risultati della ricerca.
E’ di tutta evidenza come la portata di quest’ultima sentenza non possa essere che accolta con assoluto favore da ADIRA e da parte di tutto l’associazionismo indipendente. Infatti, garantirà una volta di più una sana concorrenza nel mercato dell'aftermarket automobilistico, nell'interesse dei consumatori/automobilisti.
Inoltre, l'obbligo ora confermato per i produttori di veicoli di fornire i VIN sta a significare più facilità, rapidità e certezza nell’individuazione di ricambi e informazioni così come è interessante, sotto un profilo strettamente giuridico, l’osservazione della Corte secondo cui il rilascio del VIN non può più essere condizionato da motivi di protezione dei dati.
>>> Per leggere la Sentenza completa della Corte di Giustizia Europea clicca qui (CGUE C-319/22 GVA vs SCANIA)
>>> link al sito GVA - Associazione dell’aftermaket indipendente Germania
>>> link al sito FIGIEFA - Federazione Europea dei Distributori Indipendenti Aftermarket